Tutti gli anni i contribuenti hanno l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti mediante le apposite dichiarazioni: modello 730, Modello redditi (ex Modello Unico).

I redditi dichiarati possono essere di varia natura: da lavoro dipendente subordinato o parasubordinato, autonomo, da partecipazione in società, da affitti, eccetera.

La dichiarazione va anche presentata per poter beneficiare di agevolazioni fiscali e per scaricare eventuali spese sostenute nell’anno di imposta.

 

Ma cosa accade se ci dimentichiamo di presentare la dichiarazione dei redditi?

Il Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998 da delle definizioni ben precise sulla dichiarazione dei redditi:

  • sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
  • le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

Precisiamo che una volta superato il limite previsto per legge del 30 settembre, la dichiarazione può essere presentata, sempre tramite procedura telematica, con il modello Redditi, entro il 30 novembre, senza incorrere in sanzioni.

Per le dichiarazioni dei redditi, 730, presentate entro 90 giorni dalla data di scadenza invece sono prevista sanzioni, e tale procedura viene denominata “ravvedimento”.

Una volta passati i 90 giorni, quindi anche il periodo di ravvedimento, il contribuente non può sanare in alcun modo la propria posizione.

 

L’elenco delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, sono elencate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella tabella che riportiamo di seguito:

  • PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L’INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN’IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE (ART. 5 QUINQUIES, COMMA 4, ULTIMO PERIODO, D.L. 167/1990): 100% della maggiore imposta o della differenza di credito (ridotta di 1/4);
  • OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON IMPOSTA DOVUTA (ART. 5 QUINQUIES, COMMA 4, ULTIMO PERIODO, D.L. 167/1990): 120% dell’imposta, con un minimo di euro 258,00 (ridotta di 1/4);
  • PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L’INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN’IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE, AVENTE AD OGGETTO REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO (ART. 5 QUINQUIES, COMMA 4, ULTIMO PERIODO, D.L. 167/1990): 100% della maggiore imposta o della differenza di credito aumentata di 1/3 (ridotta di 1/4);
  • OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AVENTE AD OGGETTO REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO (ART. 5 QUINQUIES, COMMA 4, ULTIMO PERIODO, D.L. 167/1990): 120% dell’imposta, con un minimo di euro 258,00, aumentata di 1/3 (ridotta di 1/4);
  • ALTRE VIOLAZIONI: Sanzione editabile.

 

Non solo sanzioni amministrative

 Chi deliberatamente omette di presentare la dichiarazione dei redditi o il modello Redditi oltre ad essere punito con sanzioni amministrative potrebbe incorrere anche in un reato penale, come previsto dall’art.5 del D.lgs 74/2000:

“E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.”

 

Ricordiamo che è sempre meglio per i contribuenti rivolgersi ai Caf o consulenti fiscali abilitati, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.