Il lavoro subordinato ha la caratteristica della subordinazione mediante la quale un soggetto, il lavoratore, mette a disposizione la prestazione della propria opera ad un altro soggetto, datore di lavoro, dietro il pagamento di una retribuzione.

Il lavoro a tempo determinato

Il lavoro a tempo determinato è un tipo di contratto di lavoro subordinato caratterizzato da un preciso termine temporale.

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato o rinnovato.

La differenza consiste nel fatto che il contratto di lavoro prorogato è lo stesso contratto, con le causali originarie che viene solo prolungato nel tempo.

Per il rinnovo invece il lavoratore dovrà sottoscrivere un contatto ex-novo, e quindi potrebbero variare anche le causali che hanno portato il datore di lavoro ad assumere quel lavoratore.

Ad esempio, si potrebbe rinnovare un contratto che inizialmente era motivato da una sostituzione di gravidanza, e modificare le causali per esigenze esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività

Il lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale, conosciuto come part-time, prevede una riduzione del normale orario di lavoro, che generalmente è di 40 ore settimanale per un tempo pieno. Può essere a tempo determinato o indeterminato.

Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

  • orizzontale – le ore di lavoro vengono spalmate su 5 o 6 giorni lavorativi
  • verticale- le ore di lavoro vengono concentrate in 3 o 4 giorni a settimana, portando l’orario di lavoro normalmente a 8 ore giornaliere
  • misto – una combinazione tra verticale e orizzontale

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere modulato da alcune clausole:

le clausole flessibili: prevedono di poter modificare la collocazione oraria del lavoratore, ad esempio ad un lavoratore che lavora tutti i giorni al mattino potrebbe essere richiesta la prestazione al pomeriggio anziché al mattino. Queste clausole sono applicabili a tutti e tre i tipi di part-time.

le clausole elastiche: prevedono di poter incrementare le ore di lavoro rispetto al normale regime orario previsto per il lavoratore, un lavoratore quindi potrebbe essere chiamato a svolgere delle ore aggiuntive rispetto all’orario prefissato. Le clausole elastiche possono essere applicate solo ai contratti a tempo parziale verticale o misto, e mai al part-time orizzontale.

Apprendistato

Il contratto di apprendistato è un tipo di contratto professionalizzante che ha come fine l’occupazione giovanile e la formazione dei lavoratori inesperti, quindi quelli che, spesso, in precedenza non hanno avuto altri rapporti di lavoro.

L’apprendistato si divide in tre categorie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti;

     

  • apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, per il conseguimento di una qualifica professionale;

     

  • apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, per far conseguire al lavoratore titoli di studi di alta formazione o universitari

Lavoro intermittente

E’ un contratto di lavoro in cui il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro in modo discontinuo o intermittente, anche regolato dai contratti collettivi nazionali per ogni categoria.

Tale contratto può essere sottoscritto con lavoratori:

  • di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno;
  • di età superiore ai 55 anni.

Il lavoro intermittente è permesso entro il limite di 400 giorni di effettivo lavoro in tre anni solari. Tale limite non è contemplato nei settori turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

Lavoro in somministrazione

Il contratto di lavoro in somministrazione viene sottoscritto dal lavoro tramite delle agenzie, le agenzie di lavoro somministrato appunto. Tale contratto, che in alcuni casi può essere a tempo indeterminato, prevede che il lavoratore presti la propria opera in un’azienda “terza”, che viene denominata utilizzatore. L’utilizzatore è l’azienda in cui effettivamente e fisicamente il lavoratore presta servizio. La retribuzione viene erogata direttamente dall’agenzia (somministratore) così come i contributi previdenziali, ma l’utilizzatore è obbligato in solido verso il lavoratore. Cosa significa? Significa che se il somministratore per qualsiasi motivo non dovesse provvedere a versare i contributi o a erogare la retribuzione, l’utilizzatore è obbligato a sostituirsi al somministratore pagando il dovuto al lavoratore.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11564 DEL 03/05/2023, ha stabilito altresì che il lavoratore somministrato licenziato per giusta causa (nel caso di specie per il rifiuto ad un trasferimento di più di 80 km dalla sede di lavoro originaria), che viene poi reintegrato deve obbligatoriamente essere riassegnato alle mansioni di lavoro originarie e alla sede di lavoro nella quale aveva sottoscritto il contratto di lavoro iniziale.