DIGNITA’ DEI LAVORATORI

Partiamo col citare l’articolo 41 della Costituzione Italiana che prevede che l’iniziativa economica  non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno (alla salute, all’ambiente,) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

CONTROLLI, DATI E PRIVACY

Una recente sentenza della Corte di cassazione, la numero 18168 del 26 giugno 2023, ha decretato che sono inutilizzabili i dati rilevati dal datore di lavoro tramite la posta aziendale solo in base ad un sospetto.

In base all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, nell’attuale versione post Jobs act, l’utilizzo di impianti audio-visivi, sistemi tecnologici, anche a distanza per il controllo dei lavoratori sono legittimi, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per tutelare i beni aziendali, sempre nel rispetto della dignità del lavoratore, della libertà di espressione e di comunicazione.

Entrando nel merito della sentenza della Corte di Cassazione numero 18168, ad un dirigente era stata controllata la corrispondenza sulla posta elettronica e pc aziendale, solo in base ad un sospetto del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

La sentenza ha decretato che non è possibile effettuare tali controlli solo sulla base di un sospetto perché, per l’appunto, tale comportamento da parte del datore di lavoro lede il diritto di riservatezza del lavoratore. I controlli infatti devono essere sempre svolti osservando l’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ossia informando preventivamente il lavoratore sui controlli e rispettando il codice della privacy.

Il controllo effettuato dal datore di lavoro deve rispettare diversi principi, dettati dal GDPR 679/2016, il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ne citiamo di seguito alcuni:

  • Principio di necessità: deve essere necessario o indispensabile devono avere uno scopo preciso e carattere di eccezionalità e non devono essere massivi;

  • Principio di finalità: finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti

  • Principio di trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i lavoratori sui controlli in corso o che intende effettuare;

  • Principio di proporzionalità: i controlli devono essere proporzionati ad un eventuale “danno” causato all’azienda

I fatti su cui il datore di lavoro può effettuare controlli devono essere circostanziati e con la possibilità di essere provati davanti ad un giudice, viceversa sono da ritenersi assolutamente illegittimi e lesivi della privacy dello stesso.

In parole povere: se il datore di lavoro sospetta che un lavoratore sia, per esempio, infedele nei confronti dell’azienda può certamente provvedere a sottoporre il lavoratore a dei controlli ma informandolo preventivamente, e comunque basandosi su fatti comprovabili, con prove non semplici indizi.