La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Occupa una posizione cruciale perché è la figura che fa da intermediario tra i lavoratori, il datore di lavoro, il medico competente (aziendale) e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

E’ la persona che è deputata a mettere a conoscenza di eventuali rischi per la sicurezza sul luogo di lavoro, sia il datore di lavoro stesso, che gli eventuali organi che si occupano dei controlli (vigili del fuoco, Asl, Spresal…)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può essere eletto o designato ed è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, in ottemperanza all’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’articolo 50 dello stesso decreto dispone che il RLS nell’esercizio delle sue funzioni non deve perdere la normale retribuzione e che debbono essergli messi a disposizione spazi e mezzi idonei allo svolgimento della propria attività, e che per tale attività non deve subire pregiudizio alcuno da parte del datore di lavoro. Il RLS ha le stesse tutele garantite alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o Unitarie e gode anche di alcuni diritti, come per esempio permessi ad hoc per svolgere le proprie funzioni.

Il RLS deve essere una persona che non ha conflitto di interessi con l’azienda e che sia libero di poter esprimere i propri dubbi senza paura di possibili rappresaglie in ambito lavorativo.

E’ diritto del RLS poter accedere a tutti gli spazi aziendali dell’unità produttiva o lavorativa, anche se diversi da quelli in cui normalmente opera in qualità di lavoratore.

Il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza agisce anche a favore del datore di lavoro, permettendogli con le proprie segnalazioni di migliore l’ambiente lavorativo di renderlo più sicuro e adeguato alle esigenze dei lavoratori e degli ambienti di lavoro stessi.

La copertura assicurativa del RLS in caso di infortunio

Con la circolare numero 23 del 2023, l’Inail ha precisato che il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali.

Era sorto il dubbio che il RLS nell’esercizio delle proprie funzioni non fosse tutelato, ma che lo fosse unicamente quando si trovava a svolgere le normali mansioni da lavoratore, ebbene, con la medesima circolare l’Inail ha stabilito che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene garantita la copertura assicurativa anche se nel momento dell’evento sta svolgendo l’attività in qualità di RLS.

In merito ad eventi non coperti dalla prestazione assicurativa Inail, si è pronunciata la Corte di Cassazione con Sentenza n. 17917 del 20 luglio 2017, stabilendo che il lavoratore non è considerato in infortunio solo se tale evento è stato causato da una scelta arbitraria di questi, che sia conseguenza di un atto volontario posto in essere dal lavoratore (rischio elettivo).

Diverso invece il trattamento per quei lavoratori a cui occorre un infortunio durante un permesso sindacale. In questo caso la Corte Costituzionale ha escluso la tutela assicurativa dell’Inail con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003, in quanto l’infortunio non si ritene occorso durante la specifica attività lavorativa.

Nessuna differenza per il RLST

Ove non presente un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza nella unità produttiva o aziendale, lo stesso può essere sostituito dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Lo stesso viene generalmente designato, salvo diverse disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali, segue corsi di formazione specifici differenti dai corsi tenuti per gli RLS e acquisisce le stesse attribuzioni del RLS.

Il comma 8 dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che “L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.”

Siccome il RLST espleta le medesime funzioni del RLS anche questa figura è coperta da assicurazione Inail contro gli infortuni in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.