Ci sono diversi casi in cui il lavoratore può assentarsi dal lavoro mantenendo il posto e a volte vedendo immutata anche la retribuzione.
Permessi e Congedi
Permessi e congedi sono lo strumento che garantisce ai lavoratori le assenze giustificate senza il rischio di perdere il posto di lavoro.
Vedremo insieme in questo articolo diversi casi in cui il lavoratore per necessità familiari può assentarsi senza alcun rischio.
Iniziamo dai congedi per i benefici della Legge 104
I lavoratori che sono soggetti ai benefici della Legge 104 del 1992, in base all’articolo 33 comma 3, hanno diritto a tre giorni retribuiti al mese. Sia che siano loro affetti da disabilità o che debbano assistere un familiare disabile.
I tre giorni sono riparametrati in caso di contratto part-time, in base alle ore effettivamente lavorate.
La Legge 104 offre anche il beneficio di potersi assentare per assistere un familiare con grave disabilità per un massimo di 24 mesi, mantenendo il posto di lavoro, e retribuiti al 100%. Di questi 24 mesi si può fruire anche in modo frazionato, ma sono 24 mesi in tutta la vita lavorativa, ossia anche se si cambia datore di lavoro non ci può essere un cumulo in questo tipo di congedo.
Congedi per lutto
Ogni lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno, da utilizzare nel caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente per effetto dell’articolo 4 della Legge 53 del 2000.
I gradi di parentela sono sempre un’incognita per i lavoratori, che si trovano in un momento di lutto a doverli calcolare.
Citiamo qui brevemente il Codice civile che all’art. 75 sancisce quanto segue:
“sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra;
in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra”.
Per una più facile comprensione: sono parenti di primo grado genitori e figli, perché fra loro non c’è nessun’altra persona che si interpone; sono parenti di secondo grado nonno e nipote o fratello e sorella, perché tra loro c’è un’altra, che si interpone.
Permessi lutto nei Contratti Collettivi Nazionali
Ogni Contratto Collettivo Nazionale può essere migliorativo rispetto a quanto previsto dalla Legge 53 del 2000, vediamo insieme qualche esempio:
- il Contratto della sanità privata, prevede 5 giorni in caso di lutto per il decesso di un parente entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, peraltro non limitato ad un solo evento annuo. Nel caso di decesso di più parenti nello stesso anno, il lavoratore avrà diritto pertanto a 5 giorni per ogni lutto;
- il Contratto della Sicurezza Sussidiaria prevede che i tre giorni di lutto possano essere concessi anche per il decesso, oltre che di parenti entro il secondo grado, anche per gli affini (suoceri e cognati), differente il Contratto della Vigilanza Privata che non concede giorni di lutto per il decesso degli affini;
- il Contratto del Commercio specifica che i tre giorni per lutto sono concessi come a norma di Legge, ma una sola volta all’anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un componente della famiglia anagrafica del lavoratore.
Facciamo quindi attenzione, anche se siamo in un momento che ci tocca emotivamente a non dare per scontato che ci spettino i permessi, perché potremmo incorrere in un’assenza ingiustificata, con gravi conseguenze.
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